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Dott. Giammario Mascolo

Terapia Breve Strategica ed Ipnosi
Roma nord-est, Roma sud-ovest e Cicciano (Napoli)
Albo Regionale Psicologi Lazio n.10467
Specialista in Terapia Breve Strategica ed in Ipnosi Ericksoniana, psicoterapeuta ufficiale e ricercatore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo diretto da Giorgio Nardone - membro della Società Italiana di Ipnosi

Codice Deontologico Psicologi Italiani

Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza del 27-28 giugno 1997.

Capo I - Principi generali

Art. 1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Art. 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Art. 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Art. 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Art. 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Art. 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Art. 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Art. 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Art. 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Art. 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti

Art. 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Art. 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Art. 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Art. 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Art. 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Art. 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Art. 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Art. 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Art. 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza

Art. 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime.

Art. 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Art. 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Art. 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Art. 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Art. 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Art. 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Art. 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Art. 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Art. 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Art. 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Art. 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Art. 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Art. 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Art. 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

Art. 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Art. 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

Capo V - Norme di attuazione

Art. 41
È istituito presso la Commissione Deontologia dell’Ordine degli psicologi l’Osservatorio permanente sul Codice Deontologico, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Consulenza e Sostegno Psicologico
Nomenclatore - Tariffario Min Max
1 Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale 35 115
2 Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia 45 165
3 Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti) 15 45
Psicologia Clinica
Nomenclatore - Tariffario Min Max
4 Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta). Include visita psicologica. 35 115
5 Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia. Include mediazione familiare. 40 140
6 Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento ambientale (es. asili nido, in famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica) (a incontro, escluse le spese) 45 165
7 Certificazione e relazione breve di trattamento 20 70
8 Consulenze psicologico cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) 20 95
9 Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto di intervento) 65 155
10 Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante) 35 75
11 Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro) 45 185
Diagnosi psicologica
Nomenclatore - Tariffario Min Max
12 Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale 35 115
13 Colloquio anamnestico e psicodiagnostico familiare o di coppia 40 140
14 Esame psicodiagnostico completo (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da altre fonti esterne: medico, familiari, ecc.; esclude l'analisi e la stesura della relazione) 135 465
15 Certificazione e relazione breve psicodiagnostica 20 70
16 Valutazione neuropsicologica, include profilo psicofisiologico 35 115
17 Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione 45 165
18 Somministrazione e interpretazione di test carta-matita (es. Disegno della figura umana, Reattivo dell'Albero, Disegno della Famiglia, HPT Test) 10 35
19 Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo (es. PFS di Rosenzweig, Reattivo di Disegno di Wartegg, Frasi da completare, Test dei Colori di Lusher, Favole di Duss, Test del Villaggio di Arthus, Sceno-Test, T. Bestiario di Zazzo, Family Attitude Test, Z-Test, TAT, CAT, Test Patte-Noir, Blacky Pictures, ORT, Family Attitudes T., Test di Rorschach individuale, consensuale, comune, familiare e sistemico, Holtzman I.T.) 45 350
20 Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo (es. Eysenck P.Q., Big Five Q., Gordon Personal Profile, Hamilton R.S. for Depression, NOSIE, 16 P.F., MMPI-1 forma abbreviata, scale di ansia, come lo STAI forme X e forme Y, le Endler M.A.S. o la Scala d'Ansia per l'età evolutiva, scale di depressione, come il Beck D.I., la CES-D o la Children's Depression Scale; T.M. Autostima, Elenco dei Problemi, Jenkins A.S., Q. Italiano del Dolore, EDI-2, I-E Locus of Control, Profile of Mood States, Symptom C.L.90, questionari per l'alcoolismo e la dipendenza da droghe, FBF Sintomi di Base, MMPI-2, MMPI-1 forme ridotta e completa, CBA 2.0 Scale Primarie, Millon CMI, Personality Inventory for Children, Test Situazionali e di Role-Playing, F.R.T., Scale Stanford o Harvard di Suscettibilità Ipnotica, MOT-R, Studio dei Valori di Allport, Questionario dei Valori Professionali) 35 280
21 Interviste strutturate e strumenti osservativi (es. DAS-III, VADO, schede di osservazione, Q. Problemi Familiari, Test ABI, Camberwell F.I., Intervista di Rosenman-Friedman per il tipo A, SADS, SCID e SCID-II, BPRS, PANSS di Key, SCAN, Adult Attachment I) 55 185
22 Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi (es. Reattivo di Comprensione Meccanica, Revised Minnesota PFB, GATB Q. d'Interessi di Kuder, I. d'Interessi Professionali M.V. 70-90, Q. sulle Preferenze Professionali, diverse forme batteria PMA, Pre-engineering A.T., GATB, COAB, DAT, BCR) 65 560
23 Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto (es. Prove Oggettive, Prove di Lettura M.T., MLAT, Batteria per lo Studio dell'Invecchiamento di Spinnler e Tognoni, MODA, Test per l'Acalculia, Test per la Valutazione del Linguaggio Scritto, Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva, Batteria PRCR-2, Batteria per la Valutazione della Scrittura e dell'Ortografia, Test delle Abilità di Calcolo, Matrici Progressive, Test Analitico dell'Intelligenza, Cubi di Kohs, Torrance TCT, Mosaico di Gilles, Revised Beta E., Eta Beta, Prove Operatorie, Esame per l'Afasia, Aphasia, Boston Aphasia E., Aachener Aphasia T., Matrici Attentive, TIB, Apprendimento di Lista di Parole, Wisconsin CST, Figura Complessa di Rey, Reattivi di Memoria di Rey, Labirinti, Test di Corsi, Q. di Memoria per gli Eventi Passati, Test di Aprassia, Wechsler Memory S., Batteria per lo Studio dell'Emisfero Dx di Benton, Test di Sviluppo della Percezione Visiva di Frostig, Alzheimer's Disease A.S., Torre di Londra, Gollin. Include: i test con somministrazione computerizzata,ecc.) 35 465
24 Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza (es. WPSSI, WISC e WISC-R, WAIS e WAIS-R, Scala di Terman-Merrill, Scala Wechsler-Bellevue) 100 350
Abilitazione e riabilitazione psicologica
Nomenclatore - Tariffario Min Max
25 Stesura della diagnosi funzionale all'inserimento scolastico di un alunno handicappato e del profilo dinamico. Elaborazione del piano educativo individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali). 65 230
26 Verifica periodica del piano dinamico funzionale o piano educativo individualizzato 40 140
27 Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell'apprendimento scolastico 55 185
28 Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale. 65 230
29 Verifica e aggiustamento di un programma riabilitativo o rieducativo 35 115
30 Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l'uso di strumenti o di programmi computerizzati. 35 115
31 Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per partecipante) (max 12 partecipanti per gruppo) 15 60
32 Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) 35 115
Psicoterapia
Nomenclatore - Tariffario Min Max
33 Psicoterapia individuale (per seduta) 40 140
34 Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) 55 185
35 Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante) (max 12 partecipanti per gruppo) 20 70
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Nomenclatore - Tariffario Min Max
36 Assessment Center (a candidato) 270 930
37 Intervista di selezione del personale (a candidato). Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di Career Counseling. Selezione del personale. Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale. 55 230
38 Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento. Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento. Secondo accordi tra le parti
39 Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane. Include: analisi dei bisogni, progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione. Analisi organizzativa. Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità. Secondo accordi tra le parti
Psicologia dell'edicazione e dell'orientamento
Nomenclatore - Tariffario Min Max
40 Colloquio individuale per l’orientamento scolastico 35 115
41 Consulenza d’orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) 55 115
42 Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro) 55 115
43 Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) 20 95
44 Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l’orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente – con un minimo di 10) 5 25
45 Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da altre fonti; esclude la stesura della relazione) 100 350
Psicologia di Comunità
Nomenclatore - Tariffario Min Max
46 Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità Secondo accordi tra le parti
47 Organizzazione e conduzione di focus group 100 310
48 Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità Secondo accordi tra le parti
49 Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità Secondo accordi tra le parti
Psicologia della Salute
Nomenclatore - Tariffario Min Max
50 Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale Secondo accordi tra le parti
51 Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute. Include: training antifumo; educazione sessuale..). (a ora) 45 (fino a 20 persone)
55 (oltre 20 persone)
165 (fino a 20 persone)
185 (oltre 20 persone)
52 Sedute individuali : educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedbak training, training antifumo.. 45 165
53 Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso.. Secondo accordi tra le parti
Psicologia dello sport
Nomenclatore - Tariffario Min Max
54 Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata) 270 930
55 Consulenza psicologica per il management sportivo (per incontro) 65 230
56 Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta) Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per seduta) Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta) Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta) Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro) 45 155
57 Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato) 35 115
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